CAPITOLATI SPECIALI D’APPALTO

Pubblicato in STIME E COMPUTI Etichettato sotto Commenta per primo!

Un Capitolato d'appalto è l'insieme delle regole che disciplinano il rapporto che si forma tra Committente e Impresa ogni volta che devono essere eseguite delle opere, normato dagli articoli dal 1655 al 1677 del codice civile.

La stesura di un capitolato è completa quando risulta corredata di progetto esecutivo delle opere da realizzare, computo metrico dei lavori, contratto di appalto ed elenco dei prezzi unitari da applicare in caso ad eventuali lavori in variante rispetto al progetto originario. Il documento inoltre dovrà contenere e precisare gli oneri collaterali dei contraenti, da valutare in base alle caratteristiche del progetto.

Il capitolato speciale di appalto contiene quindi tutte le norme specifiche per l’opera da realizzare, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello tecnico e deve necessariamente essere redatto dal progettista. La sua corretta stesura consente di illustrare in modo completo e dettagliato l’opera che l’Ente intende realizzare. Va distinto dal capitolato generale di appalto, ovvero quel capitolato che regola i rapporti fra l’Ente appaltante e l’impresa esecutrice dei lavori, fissando le condizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per ottenere una esecuzione dei lavori perfetta e senza controversie tra le due parti. 

COMPUTI METRICI E COMPUTI METRICI ESTIMATIVI

Pubblicato in STIME E COMPUTI Etichettato sotto Commenta per primo!

Il computo metrico è un documento la cui redazione si rende necessaria al fine di calcolare il costo di costruzione di un’opera edile. Quando si dispone di un progetto esecutivo, la stima del costo di costruzione viene risolta con un procedimento analitico solitamente indicato con il nome di Computo Metrico Esecutivo. Due sono i soggetti che utilizzano il Computo Metrico Estimativo, il committente, che proprio sulla base del CME, può verificare e programmare gli investimenti e di conseguenza la richiesta delle offerte alle imprese chiamate ad eseguire i lavori ed il costruttore, il quale ha la possibilità di proporre la sua offerta per la realizzazione delle opere previste dal progetto, nella fase preventiva, per poi utilizzare i dati del computo nelle fasi di approvvigionamento e di contabilità, ovvero in corso d’opera. 

Nel caso in cui la quantità e l'importo unitario siano specificati, il computo viene definito a misura, mentre quando la lavorazione viene intesa come eseguita in modo completo senza porre le basi per una successiva fase di discussione riguardante le quantità, siano esse in difetto o in aumento, lo si definisce a corpo. In questo secondo caso si tratta di una sorta di formulazione chiavi in mano tale da risultare comoda quando la misurazione non è una componente essenziale nella definizione della voce di computo.

Non è insolito che nasca confusione tra la definizione di Computo Metrico e quella di Computo Metrico Estimativo, che ovviamente non sono la stessa cosa. Va comunque rilevato che entrambi i documenti hanno estrema importanza nell’ambito della realizzazione di qualsiasi opera edilizia, rendendo quindi molto importante la conoscenza della loro funzione da parte di ogni tecnico che presti la sua opera nell’ambito della progettazione e delle modalità da usare al fine di redigerli. In particolare, nel Computo Metrico sono definite tutte le operazioni necessarie per la realizzazione del progetto e vengono stimate le quantità delle lavorazioni necessarie per il completamento dell’opera, mentre nel Computo Metrico Estimativo a questi dati vanno aggiunti la stima dei prezzi di tutte le lavorazioni e quella del costo totale dell’opera, comprensiva di tutto.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA ESECUTIVA

Pubblicato in PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Etichettato sotto Commenta per primo!

La progettazione architettonica esecutiva rappresenta la terza ed ultima delle tre fasi di progettazione.

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto della progettazione definitiva, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Esso è solitamente composto, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

  • Relazione generale;

  • Relazioni specialistiche;

  • Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

  • Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

  • Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

  • Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;

  • Computo metrico estimativo e quadro economico;

  • Cronoprogramma;

  • Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

  • Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

  • Piano particellare di esproprio.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DEFINITIVA

Pubblicato in PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Etichettato sotto Commenta per primo!

La progettazione architettonica definitiva rappresenta la seconda delle tre fasi di progettazione. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni della progettazione preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, ed inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Esso è solitamente composto, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

  • Relazione generale;

  • Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

  • Rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

  • Elaborati grafici;

  • Studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

  • Calcoli delle strutture e degli impianti;

  • Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

  • Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

  • Piano particellare di esproprio;

  • Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

  • Computo metrico estimativo;

  • Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

  • Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza.

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE

Pubblicato in PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Etichettato sotto Commenta per primo!

La progettazione architettonica preliminare rappresenta la prima delle tre fasi di progettazione. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione, evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento.

Esso è solitamente composto, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:

  • Relazione illustrativa;

  • Relazione tecnica;

  • Studio di pre-fattibilità ambientale;

  • Studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari, quali quelle storiche, archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici, atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;

  • Planimetria generale ed elaborati grafici;

  • Calcolo sommario della spesa;

  • Quadro economico di progetto;

  • Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

AUTORIZZAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE

Pubblicato in EDILIZIA INDUSTRIALE E COMMERCIALE Etichettato sotto Commenta per primo!

Il cittadino che intende installare un impianto pubblicitario sul territorio comunale, sia su aree pubbliche che private, deve chiedere l'apposita AUTORIZZAZIONE, ovvero il consenso da parte dell’Ente di competenza ad installare, su suolo pubblico o privato, gli impianti o i mezzi pubblicitari in conformità alle norme di sicurezza vigenti, il tutto previo conseguimento da parte dell’interessato di tutte le necessarie autorizzazioni, compreso i Nulla Osta di altre Amministrazioni competenti.

Per "insegne di esercizio" si intendono i manufatti di qualunque natura, dimensioni e tipologia installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie, recanti simboli, marchi e denominazione delle ditte e delle aziende rappresentate.

A titolo esemplificativo, tra le tipologie di INSEGNE soggette ad autorizzazione, le più comuni sono l’insegna a cassonetto, il cassonetto bifacciale a bandiera, l’insegna a led su pannello e l’insegna a lettere singole retroilluminata.

Ad oggi le insegne più diffuse sono quelle luminose, ovvero quei tipi di impianto pubblicitario illuminato quasi sempre installato sopra all'entrata di una attività commerciale, per rappresentarne il marchio ed il tipo di attività svolta, in generale composte da una struttura in alluminio, all'interno della quale sono installati i tubi al neon con l'impianto di illuminazione, mentre sulla facciata, è presente una lastra di materiale plastico, spesso bianco, sulla quale vengono attaccati degli adesivi intagliati con delle speciali macchine.

Per ottenere l'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio, insegne pubblicitarie, cartellonistica e tendoni è necessario presentare domanda di autorizzazione all'Ufficio pubblicità e autorizzazioni del Comune di competenza territoriale.

L’istanza deve essere obbligatoriamente firmata da un tecnico abilitato alla progettazione, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e pubblicitaria ed in particolare, se necessario, alle norme antisismiche, di sicurezza e antincendio. La richiesta inoltre deve necessariamente contenere, un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, compreso piante, sezioni e prospetti dell’insegna, materiale fotografico con specifica del punto di applicazione e particolari costruttivi.

Solitamente entro trenta giorni dalla presentazione l'Ufficio competente effettua il rilascio dell'autorizzazione, la quale potrà essere assoggettata a particolari condizioni, oppure inoltra la richiesta di integrazione di documenti o di chiarimenti con sospensione del termine suddetto, o ancora esprime il diniego per contrasto rispetto a quanto previsto e richiesto con le disposizioni vigenti.

La richiesta di autorizzazione all’installazione di insegne pubblicitarie è normata da specifici regolamenti comunali ed a tal proposito variabile a seconda del Comune di competenza territoriale sul quale deve essere installata l’insegna pubblicitaria, quindi al contempo esistono molteplici leggi comunali che ne impediscono l’installazione o ne limitano il campo di applicabilità. In merito a ciò bisogna quindi ottemperare a quanto previsto da ogni singola delibera, comunicazione o ordine del Comune di competenza, circa il rispetto dei distacchi, delle altezze dei caratteri e dell’insegna, delle dimensioni in larghezza dei caratteri e dell’insegna, della tipologia della scritta ovvero se in verticale o in orizzontale, del tipo di luminosità, della tipologia del materiale e quanto altro richiesto per l’approvazione all’installazione.

Prima dell’effettiva installazione il cittadino deve ritirare l'autorizzazione e compilare la denuncia ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità il cui ammontare viene direttamente determinato, all'atto della denuncia, dal suddetto Ufficio sulla base della normativa vigente.

La collocazione quindi di qualsiasi mezzo pubblicitario, se effettuata prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, costituisce trasgressione soggetta a sanzione pecuniaria.

La nostra prestazione professionale prevede il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della richiesta, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio pubblicità e autorizzazioni del comune di riferimento, sino al rilascio dell’autorizzazione. Si intende compresa la fase istruttoria presso l’Ente di competenza.

Il tempo di elaborazione e consegna è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione relativa all’insegna da installare, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario. Qualora si presentino vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni, si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza prima di poter effettuare il protocollo presso l’Ufficio pubblicità e autorizzazioni.

CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI – CPI

Pubblicato in EDILIZIA INDUSTRIALE E COMMERCIALE Etichettato sotto Commenta per primo!

Il Certificato di Prevenzione Incendi, noto come CPI, è un attestato che certifica il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Rilasciato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco deve essere necessariamente richiesto da un Tecnico abilitato.

L’elenco delle attività soggette a CPI è contenuto nel D.P.R 151/2011, riguardante appunto lo schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi e le nuove tabelle di classificazione. Tale regolamento suddivide le attività in tre categorie di rischio, A, B e C, individuate in ragione della gravità di rischio, della dimensione o del grado di complessità che contraddistingue l’attività.

Per ottenere le autorizzazioni antincendio, per tutte le attività e per tutte le categorie di rischio, è necessario elaborare un progetto antincendio e, a seconda della categoria di appartenenza, il progetto può richiedere o meno l’ approvazione da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Appartengono alla categoria A tutte le attività a basso rischio, contraddistinte da un limitato livello di complessità, pertanto per le attività che rientrano in questa categoria è stata eliminata l’approvazione del progetto da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e l’attività stessa può iniziare, previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, redatta da un professionista iscritto agli elenchi della Legge 818/84. Entro 60 giorni il Comando può uscire a campione per effettuare i controlli.

Appartengono alla categoria B tutte le attività a medio rischio, caratterizzate da un maggiore livello di complessità rispetto alla categoria precedente. In questo caso è necessario depositare il progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che valuterà la conformità dei progetti rispetto ai criteri di sicurezza antincendio ed, entro 60 giorni, si pronuncerà sull’esito della pratica.

L’attività può poi iniziare, previa presentazione di SCIA ed, entro 60 giorni, il Comando può uscire a campione per effettuare i controlli.

Appartengono alla categoria C tutte le attività altamente complesse. In questo caso è necessario depositare il progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ne valuterà la conformità rispetto ai criteri di sicurezza antincendio e, entro 60 giorni, si pronuncerà sull’esito della pratica. A seguito dell’approvazione, si procederà con le eventuali modifiche richieste e successivamente si depositerà la SCIA. Entro 60 giorni il Comando effettuerà il sopralluogo. In caso di carenza dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività, entro lo stesso termine, il Comando adotterà provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti, ad eccezione dei casi in cui l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa antincendio entro un termine di 45 giorni.

Per l’ottenimento del il Certificato di Prevenzione Incendi si procede effettuando un sopralluogo da parte del professionista abilitato sull’immobile oggetto della richiesta, con la redazione del progetto antincendio o del progetto di adeguamento antincendio per attività esistenti, con l’elaborazione della relazione tecnica ed infine con la consegna presso il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la richiesta del parere di conformità. Successivamente al rilascio del parere favorevole, da parte dei Vigili del Fuoco,  si procede con la redazione delle certificazioni REI di tutti i materiali impiegati nella costruzione e con l’espletamento di tutte le pratiche necessarie per la richiesta di sopralluogo ai Vigili del Fuoco, finalizzata al rilascio del CPI.

Il DPR 151/2011 stabilisce che il certificato di prevenzione incendi ha un periodo di validità, variabile in funzione dell'attività, è pertanto soggetto a rinnovo periodico.

BOLLO SANITARIO CE

Pubblicato in EDILIZIA INDUSTRIALE E COMMERCIALE Etichettato sotto Commenta per primo!

Per l'apertura di stabilimenti industriali di produzione e/o trasformazione di alimenti di origine animale quali salumifici, gastronomie, lavorazione di prodotti ittici, laboratorio di sezionamento carni, e quanto altro è necessario acquisire uno specifico riconoscimento comunitario detto Bollo CE, ai sensi del Regolamento CE 853/04. Pertanto tutti gli operatori del settore alimentare che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004, devono essere riconosciuti dall’Autorità sanitaria competente ai sensi dell’art. 4 dello stesso Regolamento.

Ai fini del riconoscimento, gli addetti che operano nel settore alimentare dei prodotti di origine animale, dovranno presentare domanda corredata da un’idonea documentazione, all’Autorità Sanitaria competente, comprovante il rispetto dei requisiti igienico-strutturali dei locali e delle attrezzature previste dai Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004, nonché la predisposizione delle procedure HACCP-SSOP. L’Autorità sanitaria procederà al riconoscimento secondo quanto fissato all’ art. 4, comma 3, fermo restando l’obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento secondo le modalità di cui all’art. 3 del Regolamento CE n. 854/2004. Ne consegue che gli operatori del settore alimentare potranno immettere sul mercato, un prodotto di origine animale, manipolato in uno stabilimento, soggetto al riconoscimento, solo se lo stesso prodotto è stato contrassegnato da un apposito bollo sanitario.

L’iter procedurale per il rilascio del bollo sanitario CE prevede la compilazione di apposita modulistica, la redazione di relazione tecnica ed elaborati grafici, firmati e timbrati da tecnico abilitato, necessariamente contenenti la descrizione dell’edificio, del ciclo di lavorazione e dei macchinari utilizzati e una serie di autocertificazioni.

Pagina 8 di 13