EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA
Nella definizione di EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA ricadono tutti quegli interventi di iniziativa privata, compresa quella convenzionata, ovvero l'edilizia residenziale convenzionata.
L’unità residenziale è il manufatto che risolve al suo interno la questione del luogo dell’abitazione ed a tal proposito concepita in base ad una logica che ne prevede la ripetizione oppure l’eccezionalità, pertanto nel primo caso, trattasi di edifici disposti in modo tale da definire interi vuoti urbani, nel secondo caso trattasi invece di edifici di grande dimensione che contengono al loro interno residenza e altre funzioni sociali. Sempre nella definizione di edilizia residenziale privata, oltre alla realizzazione del nuovo, ricadono tutti quegli interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio edilizio esistente.
I tipi edilizi più diffusi, appartenenti alla categoria delle residenze private, sono le case singole, le case a schiera, le case in linea, le case a blocco e gli edifici a torre.
ACCATASTAMENTO NUOVA COSTRUZIONE
L’ACCATASTAMENTO di fabbricati per nuova costruzione altro non è che il censimento della proprietà, ovvero un passaggio che si rivela obbligatorio ed indispensabile, al fine di attribuire un valore fiscale al bene posseduto. Con l’accatastamento del fabbricato viene inoltre definita la categoria di appartenenza dell’unità immobiliare.
Tale servizio è rivolto non solo a coloro che stanno costruendo una nuova struttura, ma anche ai proprietari di immobili già datati e mai denunciati in Catasto.
Si potrebbe quindi definire l’accatastamento quale processo burocratico che identifica un immobile, chiarendone i dati di base e la rendita fiscale. Si presenta quale documento utile per i pagamenti di IMU ed IRPEF, indispensabile invece per la richiesta del certificato di agibilità e di abitabilità di un determinato fabbricato.
La pratica per l’ottenimento di un accatastamento relativo ad un fabbricato di nuova costruzione deve essere necessariamente effettuata da un tecnico abilitato, il quale deve dapprima redigere la planimetria delle unità immobiliari, poi successivamente procedere con la compilazione di una serie di modelli, mediante un programma ministeriale denominato DOCFA - Documento Catasto Fabbricati, che permette di attribuire la rendita catastale all’unità immobiliare. Trattandosi di nuova costruzione, bisogna prima redigere la pratica al Catasto Terreni, seguendo uno schema di tipo mappale, per portare così a termine l’aggiornamento e l’inserimento nella mappa catastale del fabbricato o dell’unità immobiliare. A seguito dell’approvazione della richiesta e dell’ottenimento della conseguente ricevuta della pratica DOCFA, è possibile ricevere sia gli identificativi catastali, con cui si individua l’immobile, quali foglio, numero o particella e subalterno, sia la rendita dell’unità immobiliare, che ha decorrenza immediata.
L’Amministrazione Finanziaria avrà un anno di tempo per accertare, variare o confermare l’accatastamento proposto ed eventuali rettifiche dovranno obbligatoriamente essere notificate ai proprietari dell’immobile.
La nostra prestazione professionale prevede, il sopralluogo, il rilievo e la restituzione in cad dello stesso, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ex Catasto.
Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.
FRAZIONAMENTO O FUSIONE CATASTALE
FRAZIONAMENTO CATASTALE e FUSIONE CATASTALE sono procedure che comportano la divisione o l'annessione di immobili a livello catastale, spesso richieste in caso di successioni ereditarie o acquisizioni di grandi immobili, da parte di società che intendono investire in operazioni immobiliari.
La fusione è un'operazione più semplice rispetto al frazionamento e consiste nell’accorpamento di più unità immobiliari, al fine di costituire un’unica particella, il frazionamento invece, al contrario, è una procedura che prevede la divisione di un immobile, di un terreno o di un appartamento in diverse parti.
Dividere un immobile in più parti comporta il rispetto di alcune limitazioni relativamente agli standard urbanistici ed alle norme tecniche di attuazione del PRG, non esistono infatti normative specifiche su queste attività, quindi è necessario attenersi alle sole disposizioni del PRG ed ai regolamenti edilizi comunali.
Si precisa che entrambe le procedure, sia quella di frazionamento catastale, che quella contraria di fusione catastale, necessitano prima del loro mero sviluppo presso l’Agenzia delle Entrate, la presentazione di adeguati titoli abilitativi, rilasciati dal Comune di competenza territoriale, noti come frazionamento edilizio ed accorpamento edilizio.
Sia il frazionamento che la fusione catastale si configurano in termini di istruttoria quali pratiche di variazione catastale, necessarie prima della chiusura dei lavori.
Entrambe le pratiche, devono essere redatte da un tecnico abilitato, mediante procedura procedura DOCFA, ovvero un sistema elaborato dall'Agenzia delle Entrate, che prevede l'utilizzo di un software per l’aggiornamento catastale planimetrico e la compilazione di modulistica e devono inoltre essere presentate presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio. L’ottenimento del frazionamento o della fusione, mediante variazione catastale, avviene entro pochi giorni lavorativi.
La nostra prestazione professionale prevede, il sopralluogo, il rilievo e la restituzione in cad dello stesso, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ex Catasto.
Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.
Gli oneri professionali per un frazionamento e/o fusione catastale variano in base alla complessità delle opere da eseguire, non è pertanto possibile dare una stima dell’onorario, che sarà calcolato ad hoc solo su richiesta di preventivo.
CONFORMITÀ CATASTALE
Per conformità catastale si intende la rispondenza tra lo stato di fatto di un immobile e la planimetria depositata in Catasto.
Solitamente prima dell’atto di compravendita e/o rogito di un immobile, è necessario verificare la conformità catastale, pena la nullità dell’atto, novità introdotta dal 1 Luglio 2010 con importanti conseguenze per tutti coloro i quali devono vendere un’immobile. Pertanto prima di effettuare un rogito di un immobile, ma anche in caso di donazioni e divisioni, il notaio ha l’obbligo di verificare se lo stato di fatto è conforme ai dati catastali. Detta verifica concerne principalmente gli intestatari, la toponomastica e la planimetria dell’immobile, ed al contempo la conformità deve essere specificamente dichiarata all’interno dell’atto da parte del venditore, con planimetria catastale in allegato al rogito.
Le conseguenze per una dichiarazione falsa sono importanti e comportano anche la stessa nullità dell’atto, ma in tal caso la normativa permette di avvalersi dell’ausilio di un tecnico abilitato, che può redigere un attestato di conformità, con cui dichiara la rispondenza tra stato di fatto e dati catastali ed in questo modo la responsabilità della dichiarazione è sostenuta dal tecnico e non più dal venditore e né tanto meno dal notaio.
Relativamente alle verifiche da effettuare prima della compravendita di un immobile, sia da parte del venditore che del compratore, oltre alla situazione ipotecaria, va valutato lo stato urbanistico e catastale, ovvero la legittimità urbanistica e la conseguente conformità catastale.
Ogni immobile infatti ha una legittimità urbanistica espressa da una licenza edilizia, concessione edilizia o Permesso di Costruire ed è fondamentale che lo stato di fatto sia conforme all’ultimo progetto edilizio presentato e protocollato in Comune, nel caso contrario gli interventi sono da considerarsi realizzati in maniera abusiva o irregolare, ovvero non conformi alle leggi che disciplinano gli interventi edilizi dettate dal Testo Unico dell’Edilizia D.P.R. 380/2001.
E’ inoltre possibile che dal punto di vista urbanistico-edilizio l’immobile sia regolare, ma che lo stato di fatto non coincida con la planimetria catastale. La soluzione di questo problema è di norma agevole e comporta solamente una variazione catastale presso gli uffici dell’Agenzia dell’Entrate, giustificabile anche solo come esatta rappresentazione grafica o diversa distribuzione interna.
E' fondamentale sapere che il disegno catastale non è un'autorizzazione e non rappresenta una legittimità edilizia, mentre il documento amministrativo del Comune, depositato e protocollato, rappresenta quello che è stato regolarmente dichiarato ed autorizzato, ed è a tal proposito, che deve essere dapprima verificata la regolarità urbanistica-amministrativa e successivamente quella catastale, che a sua volta può essere presentata anche senza una precedente CILA, SCIA o DIA.
Il DL 78/2010 obbliga il venditore a dichiarare la conformità catastale, principalmente per evitare la presenza di case nascoste al Fisco, infatti la norma non tutela completamente l'acquirente, perchè il notaio non può verificare direttamente la conformità catastale, ma può solo incaricare un tecnico di effettuare tutti i controlli ed inoltre la conformità catastale non riguarda la verifica urbanistica dell'immobile.
In sintesi per acquistare un immobile in piena sicurezza è necessario verificare lo stato catastale ma soprattutto lo stato urbanistico perchè è proprio quest'ultimo che ne rappresenta la legittimità con cui è stato costruito ed inoltre analizzando lo stato urbanistico si verifica l'assenza di abusi edilizi.
Qualora sia necessario richiedere una conformità catastale, trattasi di attivare una procedura quale variazione catastale.
La nostra prestazione professionale prevede, il sopralluogo, il rilievo e la restituzione in cad dello stesso, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ex Catasto.
Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.
VARIAZIONE CATASTALE
La VARIAZIONE CATASTALE, è la comunicazione del cittadino, presso l’Agenzia del Territorio (ex catasto), relativa alle modifiche effettuate nello stato di un immobile. Si rende necessaria in caso di modifiche della distribuzione interna di un immobile o per una esatta rappresentazione grafica nota come Conformità Catastale.
Dopo aver effettuato degli interventi edilizi è obbligatorio procedere con la variazione catastale dell'immobile entro 30 giorni dalla fine lavori, altrimenti saranno applicate delle sanzioni dall'Agenzia del Territorio.
I casi più frequenti per i quali bisogna procedere con una variazione sono di seguito elencati:
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Per ottenere la Conformità Catastale prima di un rogito, situazione molto spesso risolvibile con la causale di esatta rappresentazione grafica;
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Modifica della distribuzione di un appartamento, dovuta ad una tipica ristrutturazione con spostamento di tramezzi;
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Frazionamento o fusione di unità immobiliari;
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Creazione di nuove superfici quali solai, soppalchi e terrazzi praticabili;
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Modifica della toponomastica come indirizzo, nome del proprietario o altri dati presenti nella visura.
In generale la variazione catastale è richiesta in caso di interventi edilizi sugli immobili, che comportino la modifica del classamento e della rendita catastale, molto spesso prima di un rogito, ed è inoltre indispensabile per la richiesta del Certificato di Agibilità.
La pratica, deve essere redatta da un tecnico abilitato, mediante procedura procedura DOCFA, ovvero un sistema elaborato dall'Agenzia delle Entrate, che prevede l'utilizzo di un software per l’aggiornamento catastale planimetrico e la compilazione di modulistica e deve essere presentata presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio. L’ottenimento della variazione catastale avviene entro pochi giorni lavorativi.
La nostra prestazione professionale prevede, il sopralluogo, il rilievo e la restituzione in cad dello stesso, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ex Catasto.
Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.
AUTORIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
L’art. 4 della Legge 300/1970 - Statuto del Lavoratori, pone il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. Da settembre 2015 le finalità del controllo a distanza dell’attività lavorativa possono essere anche per tutela e difesa del patrimonio aziendale. A tal proposito nasce l’autorizzazione all’installazione dei sistemi di videosorveglianza, ovvero la richiesta che il datore di lavoro deve presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell’effettiva installazione.
Sono soggette alla richiesta di Autorizzazione tutte le imprese che hanno un impianto di videosorveglianza con registrazione e/o visione delle immagini.
A seguito di richiesta, la Direzione Provinciale del Lavoro, al fine del rilascio della propria autorizzazione, dovrà provvedere a svolgere un sopralluogo per verificare, in particolare, se l’angolo di ripresa delle telecamere sia o meno compatibile con il divieto sancito dall’art. 4 della Legge n. 300/1970 ed eventualmente indicherà le prescrizioni da osservare.
Si rammenta, inoltre, che gli impianti di videosorveglianza sono soggetti anche alle prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in ambito Privacy - Provvedimento in materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010. Tale norma impone alle aziende una serie di adempimenti, quali l’obbligo di esporre un informativa “minima”, l’obbligo di esporre un avviso che riporti gli elementi dell’art.13 del Codice Privacy, l’obbligo di incaricare i soggetti addetti alla visione delle immagini, ecc, mentre in caso di sistemi collegati alle forze di Polizia, occorre uno specifico cartello informativo.
Si precisa, infine, che le immagini possono essere conservate per un periodo di tempo limitato, massimo 24/48 ore e che rimane comunque inammissibile l’installazione di impianti di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all’attività lavorativa quali bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi.
Nella pratica, dunque, si tratterà di verificare se l’installazione delle telecamere sia compatibile con i principi di liceità, di necessità, di proporzionalità e di finalità sanciti dal Codice della Privacy e per ciò che riguarda, in particolare, la liceità del trattamento, se esso sia compatibile con il divieto sancito dallo Statuto dei lavoratori.
Nel caso si sia già installato un impianto di videosorveglianza bisognerà scollegare l’impianto, coprire le telecamere e svolgere al più presto tutti gli adempimenti necessari per non incorrere in sanzioni importanti.
In sintesi, per essere in regola, bisogna presentare al Dipartimento Provinciale del Lavoro, prima dell’installazione delle telecamere, quanto a seguire:
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Istanza di autorizzazione compilata e firmata;
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Accordo installazione impianto di videosorveglianza firmato dai dipendenti compreso nomina del responsabile del trattamento dati e personale incaricato a visionare le immagini;
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Planimetria dei locali con segnate telecamere e angolazioni, DVR e monitor, con indicate le postazioni di lavoro e destinazioni d’uso dei locali;
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Relazione tecnica timbrata e firmata da tecnico abilitato con la composizione e funzionamento impianto.
La nostra prestazione professionale prevede, il sopralluogo, il rilievo e la restituzione in cad dello stesso, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica, la progettazione compreso la redazione della relazione tecnica e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro.
Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.
VARIANTE IN CORSO D’OPERA PER EDILIZIA PRIVATA
In tema di interventi edilizi e di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, assume notevole importanza la nozione delle VARIANTI al titolo abilitativo edilizio, che si rendono necessarie durante l’esecuzione dei lavori, per la scelta delle procedure da seguire.
Il testo unico in materia di edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, stabilisce un diverso regime autorizzativo e sanzionatorio per le variazioni, che vengono effettuate durante l’esecuzione dei lavori e, comunque, prima della chiusura dei lavori medesimi, classificandole in VARIANTI LEGGERE e VARIANTI ESSENZIALI.
Rientrano nella nozione di varianti leggere o minori, le varianti a Permessi di Costruire che:
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Non incidono sui parametri urbanistici;
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Non incidono sulle volumetrie;
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Non modificano la destinazione d’uso;
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Non cambiano la categoria edilizia;
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Non alterano la sagoma dell’edificio;
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Non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel Permesso di Costruire.
Rientrano nella nozione di varianti essenziali, le varianti a Permessi di Costruire che:
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Incidono sui parametri urbanistici;
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Incidono sulle volumetrie;
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Modificano la destinazione d’uso;
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Cambiano la categoria edilizia;
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Alterano la sagoma dell’edificio;
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Violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire.
Non costituiscono in alcun caso variazioni essenziali quelle che incidono sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
Le varianti leggere sono soggette al regime della comunicazione di inizio attività – CILA, della segnalazione certificata inizio attività - SCIA, ovvero alla denuncia di inizio attività - DIA, da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, presso l’ufficio Tecnico del Comune di competenza territoriale.
Un differente regime autorizzativo e sanzionatorio viene applicato per le varianti essenziali al Permesso di Costruire - PdC, realizzabili in corso d’opera, ma che devono comunque essere assentite prima della loro realizzazione, quindi mediante il rilascio di specifico titolo abilitativo.
Le istanze per la realizzazione di varianti essenziali sono da considerarsi sostanzialmente quali richieste di un nuovo ed autonomo Permesso di Costruire e sono quindi soggette a tutte le disposizioni vigenti al momento di richiesta, ovvero quando si comunica al Comune di modificare il progetto originario, in effetti trattasi di realizzazione di opera diversa, nelle sue caratteristiche essenziali, rispetto a quella originariamente assentita.
La nostra prestazione professionale prevede, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica urbanistica, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio tecnico del Comune di riferimento.
Il tempo di elaborazione e consegna, varia a seconda della complessità delle opere da realizzare e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale.
ACCORPAMENTO E FRAZIONAMENTO EDILIZIO DI IMMOBILI
Prima dell’avvento del Decreto Sblocca Italia n. 133/2014, i lavori di FRAZIONAMENTO ed ACCORPAMENTO di immobili, erano considerati a tutti gli effetti degli interventi di ristrutturazione edilizia pesante, ovvero opere interne per l’apertura di comunicazioni tra unità immobiliari distinte, o al contrario, creazione di tramezzi e divisioni per ricavare da un appartamento più unità abitative, con i connessi lavori per spostare o modificare gli impianti termici, idrici e quant’altro. Era quindi obbligatorio il rilascio del Permesso di Costruire ed il pagamento al Comune dei relativi oneri.
Con tale Decreto invece, come dettato dall’Art. 3, comma 1, lettera b, del D.P.R. 380/2001, i lavori di frazionamento ed accorpamento di immobili sono stati “declassati” quali interventi di manutenzione straordinaria, pertanto ad oggi, per iniziare detti lavori di frazionamento o di accorpamento delle unità immobiliari, è sufficiente una comunicazione di inizio lavori asseverata, nota come CILA.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, quali frazionamenti ed accorpamenti di immobili, sono realizzabili mediante CILA, da trasmettere all’amministrazione comunale di riferimento o allo Sportello Unico dell’edilizia del Comune di riferimento. L’istruttoria pertanto è costituita da una relazione tecnica corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa, né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Per non incorrere in sanzioni amministrative la comunicazione deve essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori, in alternativa è possibile presentare una Tardiva CILA o una CILA in Sanatoria.
La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo nell’immobile oggetto di intervento, il rilievo dello stesso e la restituzione in CAD di pianta e sezione, la redazione degli elaborati grafici con ante/post/sovrapposizione di demolizione ricostruzione, compreso inquadramento dell’intervento e stralci urbanistici, redazione di relazione tecnica asseverata, compilazione di tutta la modulistica di presentazione della pratica, nonché il protocollo di tutta la documentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di competenza.
Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.
SOPRAELEVAZIONE EDILIZIA
L’aggiunta di un corpo di fabbrica ad un edificio esistente, si configura come ampliamento o sopraelevazione, se avviene rispettivamente in orizzontale o in verticale.
Per sopraelevazione si intende quindi qualsiasi costruzione che si elevi al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato e che sviluppi effettivamente una nuova cubatura.
La sopraelevazione di un edificio rappresenta la definizione delle esigenze del committente in relazione alle caratteristiche fisiche ed urbanistiche dell’area oggetto di intervento (lotto edificabile) e dell’edificio esistente.
Le caratteristiche fisiche sono rappresentate dall’orografia dell’area, dalla forma, dalla presenza di elementi vincolanti, quali alberi, fossati, tralicci, sottoservizi, ecc, mentre le caratteristiche urbanistiche sono rappresentate dagli elementi normativi e limitativi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti per l’area di progetto, quali indice territoriale, indice di fabbricabilità fondiaria, distanze dai confini, altezze degli edifici, vincoli sulle destinazioni e, nel caso specifico delle sopraelevazioni, ovviamente bisogna considerare anche la superficie o la volumetria dell’edificio esistente, da sommare a quelle di intervento, per la verifica ed il rispetto degli standards urbanistici. A ciò vanno aggiunte le norme igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza, energetiche e soprattutto antisismiche e di tutela. L’inosservanza di tali obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Non costituiscono quindi sopraelevazione, tutte quelle realizzazioni al piano di copertura che, per definizione, non comportano aumento di altezza, come ad esempio gli impianti tecnologici quali impianto a pannelli solari o fotovoltaici, i parapetti di qualunque materiale, la realizzazione di cordolo sommitale, purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani, la realizzazione con soluzioni strutturali leggere di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti quali extracorsa di ascensore, torrini di scale e ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici ed infine la realizzazione con soluzioni strutturali leggere di pertinenze, dichiarate tali nel titolo abilitativo, e/o di opere accessorie che siano, di modeste dimensioni rispetto all’unità strutturale in esame.
Oltre ai casi di sopraelevazione di edifici esistenti sopra menzionati, la sopraelevazione può interessare anche un edificio in fase progettuale ed in tal caso trattasi di Variante in corso d’opera.
La sopraelevazione, sebbene rappresenti il prolungamento verticale di un edificio già esistente, possiede tutte le caratteristiche della nuova costruzione e come tale deve essere considerata, pertanto l’intervento edilizio si realizza mediante lo strumento urbanistico del PdC, solo in casi particolari si ricade nella disciplina del Piano Casa ed è realizzabile mediante DIA, a seconda della Regione di appartenenza e con incrementi in percentuale diversi a seconda della casistica.
La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica urbanistica, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio tecnico del Comune di competenza territoriale. Se richiesto dalla committenza verranno fornite le prestazioni professionali di Direzione dei Lavori, di Sicurezza nel cantiere e Collaudatore.
Gli strumenti urbanistici che ci consentono la realizzazione una sopraelevazione sono il PdC e la DIA, da richiedere al Comune di riferimento.
Il tempo di elaborazione e consegna, varia a seconda della complessità delle opere da realizzare e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale, pertanto le tempistiche verranno stabilite alla data del sopralluogo. Non è possibile stabilire a priori la durata dell’intero iter.
RECUPERO VOLUMI ACCESSORI O PERTINENZIALI
In materia edilizia sono qualificabili come volumi accessori o pertinenze solo le opere prive di autonoma destinazione e che esauriscano la loro finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale, così da non incidere sul carico urbanistico.
In deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti e adottati sono consentiti interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori o pertinenziali, con percentuali di volume differenti a seconda della destinazione d'uso degli edifici e della localizzazione degli stessi. Tali interventi sono cumulabili, a differenza degli altri, con gli ampliamenti, nel caso in cui riguardino tipologie residenziali unifamiliari e plurifamiliari a schiera.
Il recupero dei volumi accessori o pertinenziali è consentito mediante il Piano Casa.
In tutta Italia è possibile effettuare interventi di recupero dei volumi accessori a patto che le caratteristiche tecniche dello stesso ne consentano il cambio di destinazione d’uso, visto però che le modalità sono disciplinate da leggi regionali, è tal proposito che i requisiti richiesti possono differenziarsi da Regione a Regione.
Gli strumenti urbanistici che ci permettono di intervenire mediante il Piano Casa, sono la DIA ed il PdC, a seconda della Regione di appartenenza.
La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo, il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo sviluppo della pratica urbanistica, la progettazione architettonica compreso la redazione della relazione tecnica asseverata, l’ottenimento dei nullaosta relativi ai vari Enti di competenza e quanto altro necessario al protocollo dell’intera pratica presso l’ufficio tecnico del Comune di competenza territoriale. Se richiesto dalla committenza verranno fornite le prestazioni professionali di Direzione dei Lavori, di Sicurezza nel cantiere e Collaudatore.
Lo strumento urbanistico che ci permette di recuperare un vano accessorio, o parte di esso è il PdC, da richiedere al Comune di riferimento, anche se in alcune regioni è consentito il ricorso alla DIA.
Naturalmente se il accessorio è ubicato in un edificio condominiale è necessario richiedere anche l’approvazione all’assemblea.
Il tempo di elaborazione e consegna, varia a seconda della complessità delle opere da realizzare o da trasformare e soprattutto rispetto alla presenza o meno di vincoli di differente natura, per i quali è necessario richiedere le rispettive autorizzazioni e quindi si è costretti ad attendere le tempistiche dei vari Enti di competenza. Anche la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario, contribuisce alla variazione temporale, pertanto le tempistiche verranno stabilite alla data del sopralluogo. Non è possibile stabilire a priori la durata dell’intero iter.