CILA in SANATORIA

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Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata in Sanatoria

Procedura amministrativa, che in tema urbanistico, rappresenta un titolo necessario per gli interventi riconducibili nell’ambito della manutenzione straordinaria e serve per sanare quegli interventi edilizi di manutenzione straordinaria per i quali non è stata richiesta la CILA, come definito dall’art. 6 del D.P.R. 380/01 al comma 7. E’ possibile regolarizzare le opere di manutenzione straordinaria mediante CILA in sanatoria purchè esse siano conformi agli strumenti urbanistici e rispettino i requisiti igienico-sanitari del Comune di competenza.

Interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire anche parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui sopra (art. 3 – comma 1 – lettera b – D.P.R. 380/01) ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;

e-bis) modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa.

La CILA in sanatoria si trasmette all’amministrazione comunale di riferimento e si presenta allo Sportello Unico dell’edilizia del Comune di riferimento. L’istruttoria è costituita da una relazione tecnica corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. La CILA in sanatoria, in quanto tale, prevede il pagamento di sanzioni amministrative presso l’ente comunale di competenza.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo nell’immobile oggetto di intervento, il rilievo dello stesso e la restituzione in CAD di pianta e sezione, la redazione degli elaborati grafici con ante/post/sovrapposizione di demolizione ricostruzione, compreso inquadramento dell’intervento e stralci urbanistici, redazione di relazione tecnica asseverata, compilazione di tutta la modulistica di presentazione della pratica, nonché il protocollo di tutta la documentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia del comune di competenza.

Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario.

CILA

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Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

Procedura amministrativa, che in tema urbanistico, rappresenta un titolo necessario per gli interventi riconducibili nell’ambito della manutenzione straordinaria. Gli interventi per i quali è applicabile la CILA sono definiti dall’art. 3 del D.P.R. 380/01 al comma 1, lettera b, successivamente modificato dalla Legge 164/2014 e dall’art. 6 del D.P.R. 380/01, al comma 2, lettere a, e-bis, così distinti:

Interventi di manutenzione straordinaria sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire anche parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui sopra (art. 3 – comma 1 – lettera b – D.P.R. 380/01) ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio;

e-bis) modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa.

La CILA si trasmette all’amministrazione comunale di riferimento e si presenta allo Sportello Unico dell’edilizia del Comune di riferimento. L’istruttoria è costituita da una relazione tecnica corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa, né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Per non incorrere in sanzioni amministrative la comunicazione deve essere presentata prima dell’effettivo inizio dei lavori, in alternativa è possibile presentare una Tardiva CILA o una CILA in Sanatoria.

La nostra prestazione professionale prevede il sopralluogo nell’immobile oggetto di intervento, il rilievo dello stesso e la restituzione in CAD di pianta e sezione, la redazione degli elaborati grafici con ante/post/sovrapposizione di demolizione ricostruzione, compreso inquadramento dell’intervento e stralci urbanistici, redazione di relazione tecnica asseverata, compilazione di tutta la modulistica di presentazione della pratica, nonché il protocollo di tutta la documentazione allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di competenza.

Il tempo di elaborazione e consegna, a partire dalla data del sopralluogo, è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario. I lavori possono essere eseguiti immediatamente dal momento del protocollo, senza necessità di alcuna autorizzazione.

CIL

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Comunicazione di Inizio Lavori

Procedura amministrativa introdotta con lo scopo di semplificare i procedimenti burocratici in edilizia ed utilizzata in caso di interventi di attività edilizia libera. Gli interventi per i quali è applicabile la CIL sono definiti dall’art. 6 del D.P.R. 380/01 al comma 2, lettere b, c, d, e, così distinti:

b) opere di carattere temporaneo destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità o, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni;

c) opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque e locali tombati;

d) pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e) aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Dal 2014 sono stati approvati e poi successivamente adottati dalle Regioni, con eventuali modifiche, i moduli unificati per la presentazione della Comunicazione, validi su tutto il territorio nazionale.

La CIL si trasmette all’amministrazione comunale di riferimento e si presenta allo Sportello Unico dell’edilizia del Comune di riferimento. L’istruttoria è costituita da una modulistica che va reperita nel comune di competenza dell’immobile ove devono essere effettuati i lavori di ristrutturazione.

La nostra prestazione professionale prevede la compilazione di tutta la modulistica di presentazione della pratica, nonché il protocollo presso lo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di competenza.

Il tempo di elaborazione e consegna è compreso in due settimane lavorative, a patto che sia presente tutta la documentazione dell’immobile, necessaria allo sviluppo della pratica amministrativa, in possesso del proprietario. I lavori possono essere eseguiti immediatamente dal momento del protocollo, senza necessità di alcuna autorizzazione.

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