IL DIRETTORE DI CANTIERE

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Il Direttore di Cantiere, spesso contemplato nei capitolati speciali d’appalto, può coincidere con l’appaltatore stesso o essere, quando questi non ne abbia il titolo, un tecnico professionalmente abilitato dipendente dallo stesso ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione del cantiere, anche dal punto di vista del rispetto delle norme antinfortunistiche, previste dalla legge ed in genere rappresenta l’appaltatore nei confronti della Direzione dei Lavori.

Il Direttore di Cantiere deve assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e tali funzioni di Direttore del Cantiere sono di norma assunte dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, peraltro con specifico incarico formale comunicato alla Stazione appaltante. In analogia a quanto previsto per la figura del rappresentante dell’appaltatore, il Direttore dei Lavori ha diritto di esigere il cambiamento del Direttore del Cantiere e anche del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, sempre motivando adeguatamente la richiesta.

Molto spesso tra gli obblighi del Direttore di Cantiere si hanno i seguenti oneri:

  • Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

  • Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del capitolato contrattuale e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;

  • Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere;

  • Vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori;

  • Fornire le fotografie dei lavori in corso, nel numero minimo di due per ogni stato di avanzamento;

  • Fornire, con cadenza quindicinale, il numero di operai impiegati, distinti nelle varie categorie, con le relative ore di lavoro compiuto, il genere di lavoro eseguito ed i giorni in cui non si è lavorato, con indicazione delle cause.

L’APPALTATORE

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L’appaltatore deve garantire l’esecuzione dei lavori a norma di contratto ed assicurare la propria presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, sino al collaudo delle opere. L’appaltatore può essere sostituito da un suo rappresentante, che deve essere fornito dei necessari requisiti di idoneità tecnici e morali e deve essere nominato, con atto pubblico, depositato presso la Stazione appaltante e comunicato dalla stessa al Direttore dei Lavori.

L’Amministrazione o Ente appaltante, con adeguata motivazione, può esigere il cambiamento immediato del rappresentante ed, in linea generale, l’appaltatore non dovrebbe poter contestare le motivazioni addotte dall’Amministrazione stessa.

L’appaltatore è sempre responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, inoltre lo stesso appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’impresa o dalla negligenza della direzione e del personale di cantiere e risponde nei confronti dell’amministrazione committente, per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

L’appaltatore deve poi osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ATTIVITA’ SVOLTE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

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Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità di eseguire quanto a sotto:

  • Dare inizio hai lavori mediante apposita comunicazione da consegnare al Comune territorialmente competente e da trasmettere telematicamente alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative;

  • Nominare il collaudatore in corso d’opera, su richiesta del committente, prima dell’effettivo inizio dei lavori;

  • Redigere la relazione a strutture ultimate;

  • Redigere il collaudo urbanistico, ovvero la dichiarazione di conformità urbanistica;

  • Effettuare il fine lavori, mediante apposita comunicazione presso l’Ente comunale di competenza, dopo l’avvenuta chiusa del cantiere; 

  • Redazione dei particolari costruttivi esecutivi da fornire all'Impresa per la corretta esecuzione dei lavori;

  • Redazione dei "SAL", Stati Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto nel contratto di appalto;

  • Verifica dell’utilizzo dei materiali previsti dal capitolato;

  • Redazione degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d’opera

  • Predisposizione e consegna in Comune e presso gli altri Enti competenti, della documentazione necessaria per ottenere i permessi di variante;

  • Assistenza al collaudo statico delle opere.

COMPITI E RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE LAVORI

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Il Direttore dei lavori ha la responsabilità di verificare che le opere descritte nel capitolato di appalto/contratto vengano correttamente eseguite, conformemente allo stesso, da parte dell'impresa appaltatrice esecutrice delle opere. In particolare:

  • Si preoccupa che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al capitolato/contratto/progetto;

  • Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base sia del controllo quantitativo che qualitativo, sia degli accertamenti ufficiali delle relative caratteristiche meccaniche, così come previsto dall’art. 3, comma 2 della Legge n. 1086/1971, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’art. 21 della predetta Legge;

  • Verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

  • Emette ordini di servizio all'impresa nei casi in cui vi siano delle varianti in corso d'opera rispetto a quanto previsto dal capitolato/contratto;

  • Effettua la verifica delle opere, sia durante l'esecuzione dei lavori, sia al termine degli stessi, disponendo, attraverso gli ordini di servizio, l'eliminazione di eventuali vizi e difetti, nonché il rifacimento di opere  non conformi al capitolato/contratto.

Il Direttore dei lavori, nominato dal committente, ne assume la rappresentanza in ambito strettamente tecnico, vigila sulla buona esecuzione e sulla corrispondenza delle opere alle norme contrattuali, costituisce l’interlocutore esclusivo per l’appaltatore, relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto e si sincera che i lavori vengano sempre svolti a regola d’arte e conformemente al progetto e al relativo capitolato.

Tale figura non è da confondere con quella del Direttore di cantiere, che controlla ed organizza le attività da svolgersi in cantiere, come dipendente dell'impresa di costruzioni. 

IL DIRETTORE LAVORI

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La Direzione dei Lavori, rappresentando la cerniera tra la progettazione e la realizzazione di un’opera, è di fondamentale importanza per assicurare una corretta esecuzione dei lavori progettati, spesso infatti tale incarico di Direttore dei Lavori è effettuato dallo stesso professionista che ha redatto la progettazione. Tale ruolo deve essere sempre ricoperto da un tecnico abilitato. 

COLLAUDI STATICI DELLE STRUTTURE

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Le finalità del collaudo statico, previsto dal T.U. dell’Edilizia, D.P.R. 380/2001, che ne regola le procedure per le sole strutture in cemento armato normale e precompresso e metalliche, vengono estese a tutte le parti strutturali delle opere, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato.

Per collaudo statico si intende il collaudo di quelle strutture che hanno una funzione essenzialmente statica nell'ambito della realizzazione di un'opera.

Il collaudo statico, dal punto di vista normativo, nasce, in maniera organica e moderna, con la Legge n. 1086/1971, attualmente in vigore per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dal relativo testo normativo e non applicabile alla parte I del D.P.R. 380/2001, relativamente alle sole strutture in cemento armato normale e precompresso e alle strutture metalliche.

Il campo di applicazione e le modalità del collaudo statico sono, oggi, compiutamente definiti del Decreto Ministeriale 14 Gennaio 2008 - Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), il quale, al capitolo 9 esprime testualmente:

"Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzioni portanti." Seguono poi tutte le prescrizioni generali sulle modalità di esecuzione.

In tal modo non vi è più distinzione alcuna tra i diversi materiali che assolvono una determinata funzione portante e, pertanto, il collaudo viene esteso a tutte le strutture portanti, qualunque sia il materiale che a tale scopo è utilizzato.

Sempre ai sensi del decreto citato, per via del fatto che, in genere, gli elementi strutturali, una volta posti in opera, non sono più ispezionabili e controllabili, il collaudo statico è un collaudo in corso d'opera, fatti salvi casi particolari.

Contrariamente a quanto accade per il collaudo tecnico-amministrativo, il collaudo statico non assume mai la configurazione della provvisorietà, pertanto le opere non possono essere mai messe in esercizio prima che il collaudo statico sia stato eseguito.

PIANI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE

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Il piano di manutenzione delle strutture é il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell’intera opera, l’attività di manutenzione dell’intervento, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. Il piano di manutenzione delle strutture, coordinato con quello generale della costruzione, costituisce parte essenziale della progettazione strutturale. Esso va corredato, in ogni caso, del manuale d’uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture.

ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURALI

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Gli elaborati grafici del progetto strutturale comprendono:

  • Tutti i disegni che definiscono il progetto architettonico e d’insieme quali planimetrie, piante, sezioni delle opere e del terreno con la sua sistemazione, prospetti, ecc., sui quali va resa evidente l’esatta posizione delle strutture e del loro ingombro nonché degli interventi previsti su di esse nel caso di costruzioni esistenti, a tutti i livelli, compreso le fondazioni rispetto al terreno ed al fine di poterne verificare la compatibilità con i criteri normativi specifici di sicurezza della tipologia dell’opera, compreso gli impianti previsti, nonché con l’uso e con la funzionalità dell’opera stessa;

  • La rappresentazione degli elementi predisposti per la ispezione e manutenzione delle strutture;

  • Tutti i disegni in fondazione ed in elevazione, in scala adeguata, accuratamente quotati della carpenteria delle strutture (piante e sezioni) e degli interventi sulle strutture esistenti, con la precisa indicazione della foronomia prevista per cavedi ed il passaggio di impianti ed apparecchiature, nonché delle armature metalliche e dei cavi, del loro sviluppo, con l’esatta indicazione dei profili, dei tracciati, delle sezioni e di ogni elemento d’identificazione, nonché del copriferro, dell’interferro e dei distanziatori.

In particolare, gli elaborati grafici di insieme quali carpenterie, profili e sezioni, da redigere in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, da redigere in scala non inferiore ad 1:10, conterranno fra l'altro:

  • Per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;

  • Per le strutture metalliche o lignee, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;

  • Per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione.

Su ogni tavola vanno indicati la classe e le caratteristiche del calcestruzzo, il tipo di acciaio o di ogni altro metallo, la tipologia dei solai e le caratteristiche del legno e di ogni materiale e prodotto da impiegarsi ed i particolari costruttivi vanno definiti, numerati ed indicati sugli elaborati grafici del progetto strutturale.

RELAZIONI SULLE FONDAZIONI

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Trattasi di una vera e propria relazione di calcolo strutturale avente come oggetto le sole strutture di fondazione dell’opera che si vuole realizzare o adeguare. Rappresenta una delle relazioni fondamentali nella stesura di un progetto strutturale.

RELAZIONI SUI MATERIALI

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I materiali ed i prodotti per uso strutturale delle opere soggette al rispetto delle NTC, devono corrispondere alle specifiche di progetto che provvedono alla loro identificazione e qualificazione con riferimento alle prescrizioni contenute nelle norme stesse. I materiali ed i prodotti di cui é prevista in progetto l’utilizzazione, devono essere altresì sottoposti alle procedure ed alle prove sperimentali di accettazione, che a loro volta devono essere dettagliatamente richiamate nella relazione sui materiali.

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