CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’allegato X del testo Unico sulla Sicurezza, D. Lgs. 81/2008.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali di linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
NOTIFICA PRELIMINARE
Uno degli adempimenti più importanti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza, D.Lgs. 81/2008, è la notifica preliminare da inviare all’Asl prima dell’inizio dei lavori. In particolare, l’art. 99, di detto decreto, prevede l’adempimento posto sotto la responsabilità esclusiva del committente o del responsabile dei lavori che prescrive, prima dell’inizio delle opere, la trasmissione all’Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti di una notifica di apertura del cantiere compilata con le informazioni indicate nell’allegato XII del testo unico sulla sicurezza. Tale notifica deve essere inviata per conoscenza anche al Comune territorialmente competente.
La notifica preliminare Asl non va trasmessa sempre, ma soltanto per alcune tipologie di cantiere, ovvero quando:
-
E’ prevista all’interno del cantiere la presenza di più imprese esecutrici, art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, anche non contemporanea ed in tal caso è richiesta anche la designazione del coordinatore per la progettazione (CSP);
-
All’interno del cantiere si trova ad operare un’unica impresa con una durata dei lavori presunta per un periodo superiore ai 200 uomini/giorno.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
L’Allegato XII del Testo unico della sicurezza, D.Lgs. 81/2008, definisce i contenuti da inserire nella notifica preliminare Asl, quali la data della comunicazione, l’indirizzo del cantiere, le generalità del committente/i, la natura dell’opera, il responsabile/i dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell’opera (CSP), il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera (CSE), la data presunta d’inizio dei lavori in cantiere, la durata presunta dei lavori in cantiere, il numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere, il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere, l’identificazione delle imprese già selezionate e l’ammontare complessivo presunto dei lavori.
Oltre i dati indicati è consigliabile inserire anche le generalità del progettista e del direttore dei lavori compresi gli estremi del titolo edilizio.
Le modalità di invio della notifica preliminare possono variare in base alla Regione, in linea di principio è possibile eseguire una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per via telematica, mediante PEC.
DIAGRAMMA DI GANTT
Il Diagramma di Gantt, definito anche diagramma a barre schedulato, rappresenta lo strumento di reporting grafico che, contiene al suo interno, tutte le informazioni relative alla pianificazione dei tempi. Esso prevede di rappresentare la lista delle attività di progetto in uno schema grafico nel quale, sull’asse verticale, sono rappresentate le attività con codici e descrizioni derivanti dal computo metrico e, sull’asse orizzontale, il tempo, la cui unità di misura è definita dal calendario di progetto. All’interno di questo schema le attività sono rappresentate come barre orizzontali proporzionali, in lunghezza, alla durata dell’attività.
Otre a rappresentare il report standard per la pianificazione e schedulazione di progetto, il Diagramma di Gantt viene impiegato per monitorare e valutare lo stato di avanzamento del progetto, in relazione ai tempi delle attività. La rappresentazione tramite il Gantt consente infatti di leggere in modo chiaro ed immediato lo stato di tutte le attività del progetto.
CRONOPROGRAMMI
Il cronoprogramma delle lavorazioni, deve essere allegato al progetto esecutivo ed è un documento necessario a stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire, per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
Il cronoprogramma, quando predisposto dall’Amministrazione, deve essere allegato al progetto esecutivo, mentre nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione, è presentato dall’impresa unitamente all’offerta, nel caso di concessione invece, non viene predisposto, poiché il corrispettivo della concessione deve ritenersi comprensivo di qualsivoglia compenso.
Nella redazione del cronoprogramma non è necessario riferirsi alle categorie di lavoro, ma soltanto agli importi di lavoro che, in funzione delle condizioni poste a base del cronoprogramma stesso, è possibile eseguire nei vari periodi di vita dell’appalto. Per la redazione e quindi l’eventuale aggiornamento dello stesso, nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione, deve tenersi conto dell’incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole.
Il cronoprogramma viene generalmente rappresentato con il Diagramma di Gantt, fatti salvi casi più complessi per i quali si dovrà ricorre ad altri programmi matematici.
Collegato soltanto all’applicazione del prezzo chiuso, il cronoprogramma dei lavori deve aderire, il più possibile, alla tipologia dell’opera, al grado di difficoltà della stessa, alla natura dei terreni e al luogo dove devono eseguirsi i lavori. Nel caso in cui sono previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, il cronoprogramma è necessario per l’applicazione della penale, nell’ammontare contrattualmente stabilito, nella singola scadenza. L’applicazione di eventuali penali infatti non è un’azione da intraprendere soltanto a lavori ultimati, qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della rispettiva penale, nell’ammontare contrattualmente stabilito.
POS – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e per le lavorazioni di pertinenza dell’impresa stessa. Il POS dei subappaltatori viene consegnato al coordinatore per la sicurezza direttamente o per tramite dell’impresa appaltante.
Il POS deve contenere almeno i seguenti elementi:
-
I dati identificativi dell'impresa esecutrice;
-
Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata dall'impresa esecutrice;
-
La descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
-
L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
-
L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
-
L'esito del rapporto di valutazione del rumore;
-
L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
-
Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
-
L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
-
La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
PSC – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Il piano di sicurezza e coordinamento, noto come PSC, é costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il PSC é inoltre corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. Quanto sopra espresso viene indicato nell’art. 100, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
Dal titolo IV del D. Lgs. 81/08, si ricava che il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere redatto nei seguenti casi:
-
Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nel caso che il committente coincida con l’impresa esecutrice, compresi i cantieri per lavori privati soggetti a permesso di costruire di qualunque importo e per lavori privati non soggetti a permesso di costruire d’importo ≥ 100.000 €;
-
Cantieri per lavori privati d’importo < 100.000 € non soggetti a permesso di costruire ed in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nel caso che il committente coincida con l’impresa esecutrice;
-
Cantieri in cui inizialmente si è prevista la presenza di una sola impresa, ma in cui, a lavori in corso, le imprese sono diventate due o più.
Il PSC deve essere redatto, a seconda dei casi, dal CSP o dal CSE.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Gli adempimenti del coordinatore delle sicurezza in fase esecutiva dei lavori – CSE, sono i seguenti:
-
Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
-
Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e ad adeguare sia il piano di sicurezza e coordinamento che il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
-
Organizzazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
-
Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
-
Segnalazione, al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda A.S.L. ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
-
Sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
-
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, relativamente ai lavori ancora da eseguire all’atto della nomina, e predisporre il fascicolo della sicurezza dell’opera, nei casi di cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono in tale obbligo per effetto di varianti in corso d'opera.
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Gli adempimenti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione – CSP, sono i seguenti:
-
Redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 494/96;
-
Predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione.
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93 e non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria.
IL COLLAUDATORE
Il collaudatore deve essere un tecnico in possesso di laurea in ingegneria o architettura, quindi abilitato all’esercizio professionale ed inscritto nel rispettivo albo professionale da almeno dieci anni. Normalmente nominato dal committente anche se a livello procedurale è il Direttore dei Lavori che si occupa di conferire la nomina al collaudatore. Effettuata la nomina del Collaudatore, allo stesso dovranno essere forniti tutti i documenti necessari alla definizione dell’incarico ricevuto, in particolare il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Collaudatore:
-
Larelazione a strutture ultimate compreso tutta la documentazione allegata alla stessa;
-
La copia conforme del progetto approvato, completo di tutti gli allegati e munito dell’approvazione dell’organo competente;
-
La copia conforme del progetto di autorizzazione sismica;
-
La copia conforme di eventuali perizie in variante con le relative approvazioni da parte degli enti competenti;
-
L’originale di tutti i documenti contabili.
Ottenuta la documentazione il Collaudatore può procedere con la visita di collaudo e con lo stesso collaudo statico delle opere realizzate.
IL DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA
Nel caso in cui l’appaltatore non sia una persona fisica, ma una Società commerciale, una cooperativa o un consorzio, è obbligatorio che lo stesso sia dotato di un Direttore Tecnico, che assuma davanti alla Legge le responsabilità tecniche dell’impresa per tutti i cantieri.