RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURALE
La relazione di calcolo strutturale si compone di una serie di elementi quali la relazione generale illustrativa dell’opera, dell’uso stesso dell’opera, della sua funzione, nonché dei criteri normativi di sicurezza specifici della tipologia della costruzione, con i quali la struttura progettata deve risultare compatibile. Essa contiene quindi una descrizione dell’opera, con la definizione delle caratteristiche della costruzione quali la localizzazione, la destinazione e la tipologia, le dimensioni principali, e delle interferenze con il territorio circostante, in particolare con le costruzioni esistenti limitrofe ed al contempo le caratteristiche ed il rilievo topografico del sito ove l’opera viene realizzata o del sito sul quale ricade l’opera esistente sulla quale si interviene. Sono fulcro della relazione di calcolo, la descrizione del modello strutturale, correlato con quello geotecnico, i criteri generali di analisi e verifica e le normative prese a riferimento. E’ fondamentale la valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura o di una sua parte, in relazione agli stati limite che si possono verificare, in particolare nelle zone sismiche, tenendo presente che va sempre garantito, per ogni opera, nuova od esistente, il livello di sicurezza previsto dalle NTC, in relazione alla vita nominale, alla classe d’uso, al periodo di riferimento, alle azioni, compreso quelle sismiche e quelle eccezionali, ed alle loro combinazioni, per ogni tipo di struttura in c.a., in c.a.p., in acciaio, composta acciaio-calcestruzzo, in legno o in muratura, con riferimento agli specifici capitoli delle N.T.C. E’ inoltre doveroso procedere con la presentazione e la sintesi dei risultati sempre in conformità a quanto ben specificato dalla vigente normativa.
PROGETTI STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO/ACCIAIO/LEGNO
All'atto di costruire un nuovo edificio, o di ampliare, sopraelevare e modificare un edificio esistente, o semplicemente intervenire su parti dello stesso, ci si trova nella necessità di definire e quindi progettare una struttura muraria, o in cemento armato, o in acciaio, o in legno in grado di assicurare la corretta funzionalità ed uso in sicurezza della costruzione.
A seconda delle specifiche necessità del committente, quale Studio Tecnico siamo in grado di effettuare tutto quanto necessario, dalle indagini e rilievi preliminari, alla definizione di soluzioni mirate, dalla progettazione di un rinforzo strutturale alla progettazione di un intero fabbricato dalla copertura alle fondazioni.
Un progetto strutturale completo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere quanto di seguito specificato:
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Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e di verifica;
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Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla progettazione dell’opera e sui rilievi topografici;
ADEGUAMENTI SISMICI
L'adeguamento sismico delle strutture consiste nella modificazione delle costruzioni esistenti per renderle più resistenti all'azione sismica, ovvero al movimento del terreno. In talune situazioni, anche gli edifici pre-esistenti all'entrata in vigore delle normative devono rispettare i livelli di sicurezza previsti dal D.M. 14/1/2008, in particolare gli edifici con funzioni strategiche, ovvero quelli che rivestono importanti funzioni civili.
Un edificio strategico deve infatti avere una bassa vulnerabilità sismica per evitare che, in caso di sisma, le persone e l'edificio stesso subiscano danni e che le attività che in esso si svolgono subiscano interruzioni.
Per le costruzioni esistenti, è necessario effettuare la verifica dei livelli di sicurezza già presenti, individuare le eventuali limitazioni da imporre nell'uso della costruzione, nonché definire gli eventuali interventi di adeguamento, miglioramento e/o riparazione, necessari per rendere la costruzione adeguata ai criteri di sicurezza riportati nella nuove norme tecniche NTC 2008.
È fatto inoltre obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento sismico della costruzione, a chiunque intenda:
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Eseguire interventi atti ad aumentare la sicurezza della struttura esistente;
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Sopraelevare la costruzione;
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Ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
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Apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%;
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Effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
CERTIFICATI DI IDONEITA’ STATICA
L'art. 35, comma 3 della L. 47/85, concernente il condono di opere abusive, prevede che alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria debba essere allegato il certificato di idoneità statica, quando le opere abusivamente eseguite abbiano un volume complessivo superiore a 450 metri cubi. Detta certificazione di idoneità statica vale quindi esclusivamente quale documento da allegare alle richieste di condono per le opere abusive e, dunque, non può essere utilizzata per le opere ancora da eseguirsi, ne consegue che il documento in questione non può assolutamente sostituire il collaudo statico. Il certificato di idoneità statica si configura quale documento, redatto da un tecnico abilitato, ai sensi dei DD.MM. 15/05/1985 e 20/09/1985, che attesta le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato, secondo le norme in vigore al momento della costruzione.
RELAZIONI A STRUTTURE ULTIMATE
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita telematicamente, presso la Regione Lazio, alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, una relazione, nota come relazione a strutture ultimate, contenente i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori, per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione ed infine l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Solo a seguito della comunicazione da parte della Regione, circa l’estrazione o meno della relazione a strutture ultimate, il Direttore dei Lavori può effettuare la consegna della stessa al collaudatore.
RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE
Nelle zone sismiche, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.
La richiesta di autorizzazione sismica, deve essere trasmessa da un professionista abilitato, telematicamente alla Direzione Regionale competente in materia di infrastrutture e contestualmente allo sportello unico per l'edilizia del Comune territorialmente competente, unitamente alla relazione geologica e di modellazione sismica, nonché, per le opere non soggette a controllo, all'atto di asseverazione, firmato dal progettista, per l'attestazione che l'opera rientra tra le categorie indicate all'articolo 4, comma 1 del Regolamento Regionale n. 02/2012 e dal geologo, per l'attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del Regolamento Regionale n. 02/2012.