SCIA SANITARIA
La notifica di Segnalazione Certificata Inizio Attività - SCIA, ai fini sanitari, è necessaria per iniziare tutte le attività artigianali e/o industriali, sia di produzione che di semplice vendita, anche all'ingrosso, di generi alimentari, nonché per comunicare tutti gli aggiornamenti e le variazioni relative all’attività, ai locali o al ciclo produttivo. Per il trasporto di alimenti, la SCIA è dovuta esclusivamente in caso di attività di trasporto conto terzi.
La notifica deve essere indirizzata al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per il tramite del Comune di riferimento, trattasi infatti di pratica telematica da trasmettere al SUAP.
La trasmissione della notifica prevede che l’istanza sia corredata da una relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato e da elaborati grafici che evidenzino tutti gli standard di igiene, anch’essi doverosamente firmati e timbrati da un tecnico abilitato oltre ad una serie di moduli e autocertificazioni firmati congiuntamente dal proprietario dell’impresa ed il tecnico stesso.
SCIA PER AVVIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ovvero la SCIA relativa all’avviamento delle attività produttive, è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva artigianale, commerciale o industriale, senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti
La SCIA sostituisce ogni atto autorizzativo, licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.
La SCIA, trasmessa al SUAP, produce infatti effetti immediati e l’attività può essere iniziata immediatamente dopo aver ottenuto dallo sportello telematico la ricevuta di presentazione. In caso di attività produttive è previsto l'obbligo di invio telematico che definisce e disciplina la SCIA quale procedimento automatizzato. Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi, da parte degli uffici ed degli enti competenti, la SCIA deve essere corredata delle prescritte dichiarazioni sostitutive, di autocertificazioni e di atti di notorietà, da attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati quali il possesso del titolo e dei requisiti morali e professionali, la relazione tecnica asseverata completa degli allegati grafici ed eventuale allegato sanitario ove richiesto.
A seguito della trasmissione della pratica per via telematica, l’Amministrazione Pubblica che la riceve, ha tempo 60 giorni per la verifica della sussistenza o meno dei requisiti. In caso di esito negativo, l’Amministrazione provvede alla sospensione dell'attività e se necessario a sanzionare l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci, a meno che, ove ciò sia possibile, si provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, su invito specifico dell’Amministrazione, entro un termine che verrà stabilito a seconda della complessità dei procedimenti, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Non sarà possibile utilizzare tale procedura telematica per determinati tipi di attività, quali ad esempio intermediazioni finanziarie, o ad attività sottoposte a vincoli ambientali, paesaggistici o legate ad attività che riguardano la pubblica sicurezza o l’immigrazione.
EDILIZIA INDUSTRIALE E COMMERCIALE
L’edilizia industriale e commerciale è definita quale edilizia non residenziale, ovvero trattasi di realizzazione di fabbricati ed altre opere destinate all’agricoltura, all’industria, al commercio, al turismo, ad enti pubblici o ad altri soggetti che li utilizzano quali beni strumentali.
EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA
L'edilizia convenzionata è l’edilizia residenziale privata realizzata a seguito di un atto d'obbligo con l’ amministrazione comunale, in cui il concessionario si impegna nel rispetto di certe condizioni. Per l'edilizia residenziale privata agevolata, i requisiti richiesti coincidono con quelli relativi all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Il campo di applicazione è esteso alla nuova edificazione e alla categoria di intervento identificata con la ristrutturazione, restano quindi esclusi gli altri interventi minori quali opere interne, adeguamento igienico sanitario e quanto altro.
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
E' definito quale alloggio sociale, l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente, che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
L'alloggio sociale deve essere adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle vigenti normative, deve inoltre essere realizzato secondo i principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, utilizzando, ove possibile, fonti energetiche alternative.
Spetterà poi alle Regioni, definire il canone di locazione dell'alloggio sociale in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio e fissare i requisiti per beneficiare delle agevolazioni per l'accesso alla proprietà e conseguentemente stabilire modalità e criteri per la determinazione del prezzo di vendita.
EDIFICI A TORRE
Gli edifici a torre presentano, pur nelle loro diverse forme, alcuni elementi comuni che concorrono alla definizione della tipologia quali l’isolamento su tutti i fronti, la ripartizione in unità abitative distinte per ciascun piano, almeno un elemento distributivo verticale contenente il corpo scale e ascensore e lo sviluppo solitamente considerevole in altezza.
Il tipo a torre si afferma dove l’elevato valore dei suoli induce al massimo sfruttamento dello spazio disponibile, assicurando però accettabili standard igienici e buone possibilità di soleggiamento ed affaccio per tutti gli alloggi.
CASE A BLOCCO
Le case a blocco discendono da quelle in linea di cui rappresentano una variante, ove le aggregazioni lineari cambiano direzione e tendono a circoscrivere uno spazio interno. Anche in questo caso le unità immobiliari sono generalmente accorpate a due a due intorno ad un collegamento verticale, ad eccezione delle soluzioni d’angolo che consentono di servire tre appartamenti per piano. La peculiarità di questo tipo edilizio si concentra in quei nodi ove la linearità dell’aggregazione cambia direzione creando delle diverse situazioni distributive, dovute al fatto che fronti liberi per l’affaccio non sono tra loro paralleli, bensì ortogonali. Il numero di piani varia con gli stessi criteri delle case in linea.
CASE IN LINEA
Le case in linea sono caratterizzate da aggregazioni lineari generalmente, ma non necessariamente, rettilinee, di unità immobiliari accorpate a due a due intorno ad un collegamento verticale. La densità delle case in linea differisce notevolmente in funzione del numero di piani serviti, che varia da tre a circa sei o sette.
CASE A SCHIERA
Si definiscono case a schiera le unità abitative aggregate caratterizzate da sviluppo da terra a cielo, ingressi indipendenti, spazi privati di pertinenza all’aperto, due muri in comune con le unità affiancate (a meno delle testate) e due soli fronti, l’anteriore e il posteriore, a contatto con l’esterno.
CASE SINGOLE
Nella definizione di case isolate rientrano le unità abitative non aggregate che si sviluppano da cielo a terra ed hanno un giardino privato più o meno consistente, ne consegue che questo tipo edilizio, spesso ma non necessariamente unifamiliare, occupa notevoli estensioni di terreno.
Esistono diversi tipi di case singole distinte in funzione della destinazione quali, case agricole, insediamenti turistici e residenze urbane ed in funzione del grado di individualità quali, abitazioni unifamiliari e plurifamiliari.