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La Perizia si definisce asseverata quando il Perito abilitato, ovvero il tecnico iscritto al proprio Albo professionale, sottoscrive la propria perizia confermandone la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità ” e attestandone, con un’apposita dichiarazione riportata nella perizia stessa, la veridicità. Il tecnico risponde, così, penalmente per eventuali falsi ideologici, oltre che materiali, in essa contenuti.
La Perizia si definisce giurata o Perizia asseverata con giuramento quando la stessa, oltre alla sottoscrizione del professionista che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce una formula di giuramento di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”, reso dal Perito medesimo dinnanzi al Cancelliere di un ufficio giudiziario, compreso quello del Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 5 del R.D. n. 1366/22, o dinanzi ad un notaio, ai sensi dell’art. 1, comma 1, punto 4, del R.D. n. 1666/37.
Si definisce perizia estimativa, un elaborato tecnico-economico, redatto da un professionista abilitato, il cui fine principale è quello di determinare un valore di un bene applicando i principi della dottrina estimale.
Le perizie estimative, che di solito riguardano un terreno, un immobile o un compendio immobiliare, sono elaborati che si compongono di immagini, grafici e testi articolati, con lo scopo di rappresentare i beni stimati e descriverli in modo esaustivo, valutandone la loro natura dal punto di vista commerciale ed economico. Le perizie estimative relative ad immobili includono sia le caratteristiche estrinseche che quelle intrinseche dei beni immobili quali i materiali con cui sono realizzati, la presenza di certificati di abitabilità o di agibilità, gli estremi di identificazione catastale, l'ubicazione, la disponibilità di servizi pubblici nelle aree adiacenti, la qualità delle rifiniture, l'età di realizzazione, i valori termici, il carico di resistenza, e così via. Le perizie estimative, inoltre, devono specificare il criterio di stima ed il metodo di stima che sono stati adoperati.
Solitamente una perizia estimativa circa il valore di un edificio, di un appartamento, di un terreno o di altri beni immobili è richiesta per contenziosi, compravendite, dispute in fase di successione e richiesta di mutui.
Esistono due diversi tipi di perizia di stima, quello analitico e quello sintetico. Il primo si compone delle indagini di mercato e dalla descrizione in relazione di perizia, in cui si rendono disponibili tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche di un immobile e una stima del suo valore. La perizia è quindi composta dalle seguenti sezioni, che contribuiscono con un percorso lineare all'individuazione del valore normale di mercato, quali i dati identificativi dell'oggetto di perizia, gli identificativi catastali e la conformità urbanistica, le caratteristiche della zona, le caratteristiche estrinseche, le caratteristiche intrinseche dell'immobile oggetto di valutazione, l’analisi dei dati metrici, le analisi di mercato, compiute attraverso gli osservatori, gli operatori locali e soprattutto sulla base delle conoscenze del professionista, la valutazione commerciale dell'immobile, ove a complemento dell'indicazione statistico campionaria, compare anche l'indicazione del valore di mercato e del valore di negoziazioni recenti per unità con pari collocazione e caratteristiche. Tutto ciò e' preceduto dal sopralluogo del professionista. Il secondo tipo, ovvero la Perizia di stima sintetica, contiene una descrizione dell'unità immobiliare oggetto di valutazione basata sugli elementi già descritti per la perizia analitica, ma che non vengono inseriti nella relazione di perizia. Il documento conterrà quindi una descrizione sintetica dell'immobile e del metodo di stima adottato e l'individuazione del valore normale di mercato.
La perizia, è l’analisi tecnica di una particolare situazione, redatta da un tecnico esperto in materia. Una perizia tecnica di parte può essere richiesta in corso di causa, tramite il consulente tecnico d’ufficio CTU o il perito di parte, ma anche per chiarire alcuni aspetti in una controversia non ancora sfociata in azione legale.
Il consulente tecnico di parte, CTP, è un tecnico che, in seguito alla nomina dell'avvocato, tutela gli interessi di una delle parti di un processo civile o penale, monitora il CTU e indica quali strumenti e metodologie utilizzare per rispondere alle domande del giudice.
Conseguentemente alla nomina del CTU da parte del giudice, le parti hanno la facoltà di nominare un CTP, che ha il compito di garantire un controllo tecnico sull'operato del CTU. Il Consulente di Parte non presta alcun giuramento, viene nominato dall'avvocato ed il suo referente è il cliente interessato come parte nella causa.
Il CTU ha la facoltà di decidere come procedere con le perizie, quali aspetti monitorare e risponde alle domande del giudice, il CTP non può decidere nè modificare le domande e gli obiettivi della perizia ma può presentare osservazioni e quesiti.
Sinteticamente queste sono le fasi della sua azione:
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Monitora i documenti, gli atti e sentenze pregresse relativi alla causa;
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Insieme al CTU effettua dei sopralluoghi;
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Redige una perizia di parte e successivamente valuta se rispondere a quella del CTU.
La nostra attività è volta a tutelare il cliente in cause relative al settore edile ed immobiliare con la redazione di perizie tecniche per danni, infiltrazioni, realizzazioni non conformi, compravendite, difetti nelle costruzioni e quanto altro affine al settore immobiliare.
La perizia tecnica rappresenta l’analisi tecnica di una particolare situazione, obbligatoriamente redatta e sottoscritta da un professionista abilitato quale ingegnere, architetto o geometra. Si definisce perizia tecnica semplice una perizia né asseverata e né giurata.
La perizia è sostanzialmente una relazione tecnica redatta per esporre a terzi, tra cui eventualmente un Giudice o più semplicemente un avvocato o altre istituzioni, dal punto di vista tecnico le motivazioni del contendere, la dinamica e l’andamento dei fatti rilevanti, i danni eventualmente subiti con tanto di stima, le motivazioni dell’agire, vale a dire tutto quello per cui si può essere in disaccordo con la controparte.
Il Tecnico che redige la perizia deve non solo possedere competenze specifiche nel settore in cui è chiamato ad esprimersi, egli deve, preferibilmente, avere anche competenze nel campo giuridico, in quanto le sue perizie possono essere lette ed interpretate non solo da altri tecnici ma, soprattutto, da persone con formazione giuridica quali giudici o avvocati.
Possono essere richieste molte tipologie di perizie, giurate o meno, dunque ogni perizia rappresenta un caso specifico.
Il piano di manutenzione delle strutture é il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell’intera opera, l’attività di manutenzione dell’intervento, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. Il piano di manutenzione delle strutture, coordinato con quello generale della costruzione, costituisce parte essenziale della progettazione strutturale. Esso va corredato, in ogni caso, del manuale d’uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è redatto da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e per le lavorazioni di pertinenza dell’impresa stessa. Il POS dei subappaltatori viene consegnato al coordinatore per la sicurezza direttamente o per tramite dell’impresa appaltante.
Il POS deve contenere almeno i seguenti elementi:
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I dati identificativi dell'impresa esecutrice;
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Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata dall'impresa esecutrice;
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La descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
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L'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
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L'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
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L'esito del rapporto di valutazione del rumore;
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L'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
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Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
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L'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
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La documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
All'atto di costruire un nuovo edificio, o di ampliare, sopraelevare e modificare un edificio esistente, o semplicemente intervenire su parti dello stesso, ci si trova nella necessità di definire e quindi progettare una struttura muraria, o in cemento armato, o in acciaio, o in legno in grado di assicurare la corretta funzionalità ed uso in sicurezza della costruzione.
A seconda delle specifiche necessità del committente, quale Studio Tecnico siamo in grado di effettuare tutto quanto necessario, dalle indagini e rilievi preliminari, alla definizione di soluzioni mirate, dalla progettazione di un rinforzo strutturale alla progettazione di un intero fabbricato dalla copertura alle fondazioni.
Un progetto strutturale completo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, deve contenere quanto di seguito specificato:
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Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e di verifica;
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Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini ritenute necessarie alla progettazione dell’opera e sui rilievi topografici;
Il piano di sicurezza e coordinamento, noto come PSC, é costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV. Il PSC é inoltre corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. Quanto sopra espresso viene indicato nell’art. 100, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.
Dal titolo IV del D. Lgs. 81/08, si ricava che il piano di sicurezza e di coordinamento deve essere redatto nei seguenti casi:
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Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nel caso che il committente coincida con l’impresa esecutrice, compresi i cantieri per lavori privati soggetti a permesso di costruire di qualunque importo e per lavori privati non soggetti a permesso di costruire d’importo ≥ 100.000 €;
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Cantieri per lavori privati d’importo < 100.000 € non soggetti a permesso di costruire ed in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea e anche nel caso che il committente coincida con l’impresa esecutrice;
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Cantieri in cui inizialmente si è prevista la presenza di una sola impresa, ma in cui, a lavori in corso, le imprese sono diventate due o più.
Il PSC deve essere redatto, a seconda dei casi, dal CSP o dal CSE.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita telematicamente, presso la Regione Lazio, alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, una relazione, nota come relazione a strutture ultimate, contenente i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi dai laboratori, per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione ed infine l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme. Solo a seguito della comunicazione da parte della Regione, circa l’estrazione o meno della relazione a strutture ultimate, il Direttore dei Lavori può effettuare la consegna della stessa al collaudatore.