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L'adeguamento sismico delle strutture consiste nella modificazione delle costruzioni esistenti per renderle più resistenti all'azione sismica, ovvero al movimento del terreno. In talune situazioni, anche gli edifici pre-esistenti all'entrata in vigore delle normative devono rispettare i livelli di sicurezza previsti dal D.M. 14/1/2008, in particolare gli edifici con funzioni strategiche, ovvero quelli che rivestono importanti funzioni civili.
Un edificio strategico deve infatti avere una bassa vulnerabilità sismica per evitare che, in caso di sisma, le persone e l'edificio stesso subiscano danni e che le attività che in esso si svolgono subiscano interruzioni.
Per le costruzioni esistenti, è necessario effettuare la verifica dei livelli di sicurezza già presenti, individuare le eventuali limitazioni da imporre nell'uso della costruzione, nonché definire gli eventuali interventi di adeguamento, miglioramento e/o riparazione, necessari per rendere la costruzione adeguata ai criteri di sicurezza riportati nella nuove norme tecniche NTC 2008.
È fatto inoltre obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento sismico della costruzione, a chiunque intenda:
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Eseguire interventi atti ad aumentare la sicurezza della struttura esistente;
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Sopraelevare la costruzione;
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Ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;
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Apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%;
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Effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
L' APE, ovvero l’attestato di prestazione energetica, chiamato ACE prima delle modifiche del Decreto 63/2013, è un documento che sintetizza le prestazioni energetiche di un edificio, un vero strumento di controllo in grado di riassumere dette prestazioni, con una scala da A a G. Definisce quindi, sia in fase di progetto che dopo la costruzione, il valore del consumo per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento ed illuminazione artificiale, seguendo quanto dettato dalla Legge sulla certificazione energetica, ovvero il D. Lgs. 192/2005.
L'Attestato di Prestazione Energetica, detto APE, non va confuso con l'Attestato di Qualificazione Energetica, detto AQE.
I casi in cui bisogna affidare l’incarico di redigere un APE sono diversi e spesso poco chiari, perché oggetto di numerose modifiche normative nel corso degli ultimi anni, ma comunque i principali sono i seguenti:
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Compravendita e/o trasferimento a titolo oneroso, quali rogiti, permute, etc;
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Donazione e/o trasferimento a titolo gratuito;
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Affitto di edifici o di singole unità immobiliari;
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Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari;
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Edifici di nuova costruzione al termine dei lavori;
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Ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 20% della superficie dell’involucro dell’intero edificio;
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Edifici pubblici ed aperti al pubblico;
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Per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti termici o di climatizzazione di edifici pubblici.
Tutti i casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del DM 26.06.2015.
L'APE viene redatto da un "soggetto accreditato" chiamato certificatore energetico, la cui formazione, supervisione ed accreditamento viene gestita direttamente dalle Regioni con apposite leggi locali o semplicemente a mezzo dalla legge nazionale vigente, ovvero il D. Lgs. 192/05.
Le sanzioni in caso di mancata redazione dell'APE sono alte e differenti a seconda che le responsabilità siano del progettista, punito con una sanzione dal 30% al 70% della parcella, del direttore dei lavori, la cui multa può raggiungere il 50% della parcella, o del costruttore, sanzionabile fino a 30.000 euro di multa.
L’attestato di qualificazione energetica è' un documento, che secondo quanto espresso nel D. Lgs. 311/06, doveva sostituire temporaneamente l'APE, in attesa che le regioni emettessero i decreti attuativi specifici.
In generale oggi l'AQE è un documento meno utilizzato del passato e viene richiesto solamente in fase di "fine lavori" dal direttore dei lavori, da non confondere con l’APE.
La prima importante differenza tra i due documenti, l’AQE e l’APE, sta nel soggetto che li redige, infatti mentre il primo può essere redatto dal progettista o dal direttore dei lavori, quindi da un tecnico abilitato, che ha già avuto un ruolo nei lavori, l’altro va redatto da un Certificatore Energetico Abilitato ed indipendente. Seconda differenza, non meno trascurabile, sta nel fatto che nell'AQE non è specificata la classe energetica dell'edifico, che è invece la caratteristica principale dell’APE.
Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità di eseguire quanto a sotto:
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Dare inizio hai lavori mediante apposita comunicazione da consegnare al Comune territorialmente competente e da trasmettere telematicamente alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative;
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Nominare il collaudatore in corso d’opera, su richiesta del committente, prima dell’effettivo inizio dei lavori;
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Redigere la relazione a strutture ultimate;
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Redigere il collaudo urbanistico, ovvero la dichiarazione di conformità urbanistica;
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Effettuare il fine lavori, mediante apposita comunicazione presso l’Ente comunale di competenza, dopo l’avvenuta chiusa del cantiere;
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Redazione dei particolari costruttivi esecutivi da fornire all'Impresa per la corretta esecuzione dei lavori;
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Redazione dei "SAL", Stati Avanzamento Lavori, secondo quanto previsto nel contratto di appalto;
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Verifica dell’utilizzo dei materiali previsti dal capitolato;
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Redazione degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d’opera
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Predisposizione e consegna in Comune e presso gli altri Enti competenti, della documentazione necessaria per ottenere i permessi di variante;
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Assistenza al collaudo statico delle opere.
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ADEGUAMENTI SISMICI
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CERTIFICATI DI IDONEITA’ STATICA
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COLLAUDI STATICI DELLE STRUTTURE
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ELABORATI GRAFICI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI STRUTTURALI
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PIANI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE
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PROGETTI STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO/ACCIAIO/LEGNO
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RELAZIONI A STRUTTURE ULTIMATE
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RELAZIONI DI CALCOLO STRUTTURALE
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RELAZIONI SUI MATERIALI
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RELAZIONI SULLE FONDAZIONI
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RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE
Si definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’allegato X del testo Unico sulla Sicurezza, D. Lgs. 81/2008.
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali di linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L'art. 35, comma 3 della L. 47/85, concernente il condono di opere abusive, prevede che alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria debba essere allegato il certificato di idoneità statica, quando le opere abusivamente eseguite abbiano un volume complessivo superiore a 450 metri cubi. Detta certificazione di idoneità statica vale quindi esclusivamente quale documento da allegare alle richieste di condono per le opere abusive e, dunque, non può essere utilizzata per le opere ancora da eseguirsi, ne consegue che il documento in questione non può assolutamente sostituire il collaudo statico. Il certificato di idoneità statica si configura quale documento, redatto da un tecnico abilitato, ai sensi dei DD.MM. 15/05/1985 e 20/09/1985, che attesta le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato, secondo le norme in vigore al momento della costruzione.
La legge 192/2005 disciplina il rendimento energetico in edilizia in attuazione della direttiva europea 2002/91 e contestualmente, sempre in questa norma, definisce anche colui che può redigere l'APE. Pertanto è il certificatore energetico la figura preposta alla redazione di questo documento.
La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo tale da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio. Il documento che consegue alla certificazione energetica è l’APE, ovvero l’attestato di prestazione energetica, nel quale infatti sono riportati i consumi energetici dell’edificio e quindi gli interventi da realizzare per migliorarne le prestazioni energetiche.
La certificazione energetica è quindi uno strumento che indica quali sono le caratteristiche energetiche di un edificio e sinteticamente, con l’APE, tramite l'elaborazione di una targa, permette di definire qual è il livello di consumo di un edificio. Ovviamente, sempre tramite l’APE, gli immobili caratterizzati da un alto risparmio energetico saranno maggiormente valorizzati.