Categorie figlie
Gli adempimenti del coordinatore delle sicurezza in fase esecutiva dei lavori – CSE, sono i seguenti:
-
Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
-
Verifica dell’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e ad adeguare sia il piano di sicurezza e coordinamento che il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché a verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
-
Organizzazione, tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione;
-
Verifica dell’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
-
Segnalazione, al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di LL.PP., al responsabile del procedimento, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nei cantieri e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’Azienda A.S.L. ed all'Ispettorato Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
-
Sospensione in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate;
-
Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, relativamente ai lavori ancora da eseguire all’atto della nomina, e predisporre il fascicolo della sicurezza dell’opera, nei casi di cantieri inizialmente non soggetti all'obbligo di nomina dei coordinatori per la sicurezza che ricadono in tale obbligo per effetto di varianti in corso d'opera.
Gli adempimenti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione – CSP, sono i seguenti:
-
Redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 494/96;
-
Predisposizione del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ad opera ultimata, in occasione di successivi interventi di manutenzione o ristrutturazione.
Tale fascicolo è redatto tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/05/93 e non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria.
Il cronoprogramma delle lavorazioni, deve essere allegato al progetto esecutivo ed è un documento necessario a stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire, per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.
Il cronoprogramma, quando predisposto dall’Amministrazione, deve essere allegato al progetto esecutivo, mentre nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva e di esecuzione, è presentato dall’impresa unitamente all’offerta, nel caso di concessione invece, non viene predisposto, poiché il corrispettivo della concessione deve ritenersi comprensivo di qualsivoglia compenso.
Nella redazione del cronoprogramma non è necessario riferirsi alle categorie di lavoro, ma soltanto agli importi di lavoro che, in funzione delle condizioni poste a base del cronoprogramma stesso, è possibile eseguire nei vari periodi di vita dell’appalto. Per la redazione e quindi l’eventuale aggiornamento dello stesso, nel calcolo del tempo contrattuale, in sede di progettazione, deve tenersi conto dell’incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole.
Il cronoprogramma viene generalmente rappresentato con il Diagramma di Gantt, fatti salvi casi più complessi per i quali si dovrà ricorre ad altri programmi matematici.
Collegato soltanto all’applicazione del prezzo chiuso, il cronoprogramma dei lavori deve aderire, il più possibile, alla tipologia dell’opera, al grado di difficoltà della stessa, alla natura dei terreni e al luogo dove devono eseguirsi i lavori. Nel caso in cui sono previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione dell’appalto articolata in più parti, il cronoprogramma è necessario per l’applicazione della penale, nell’ammontare contrattualmente stabilito, nella singola scadenza. L’applicazione di eventuali penali infatti non è un’azione da intraprendere soltanto a lavori ultimati, qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in più parti, il ritardo della singola scadenza comporta l’applicazione della rispettiva penale, nell’ammontare contrattualmente stabilito.
Il Diagramma di Gantt, definito anche diagramma a barre schedulato, rappresenta lo strumento di reporting grafico che, contiene al suo interno, tutte le informazioni relative alla pianificazione dei tempi. Esso prevede di rappresentare la lista delle attività di progetto in uno schema grafico nel quale, sull’asse verticale, sono rappresentate le attività con codici e descrizioni derivanti dal computo metrico e, sull’asse orizzontale, il tempo, la cui unità di misura è definita dal calendario di progetto. All’interno di questo schema le attività sono rappresentate come barre orizzontali proporzionali, in lunghezza, alla durata dell’attività.
Otre a rappresentare il report standard per la pianificazione e schedulazione di progetto, il Diagramma di Gantt viene impiegato per monitorare e valutare lo stato di avanzamento del progetto, in relazione ai tempi delle attività. La rappresentazione tramite il Gantt consente infatti di leggere in modo chiaro ed immediato lo stato di tutte le attività del progetto.
La Due Diligence tecnico - immobiliare è una attività di verifica tecnica che si concretizza in una valutazione a 360° dello stato di un immobile e che considera aspetti edilizio - strutturali, urbanistico - ambientali, impiantistici e di manutenzione. Il valore di un'attività di questo genere risulta evidente nell’ambito delle operazioni di compravendita immobiliare, laddove gli investitori necessitano della certezza che i beni acquistati siano conformi alle norme vigenti e ai requisiti di destinazione, per una esatta valutazione dei rischi connessi all'investimento. ll processo di due diligence prevede infatti l’analisi delle condizioni di un bene, normalmente un immobile o un patrimonio immobiliare, oggetto di una potenziale transazione, prima che il relativo passaggio di proprietà o il trasferimento di diritti o obbligazioni legati al bene vengano formalizzati in un contratto e resi esecutivi.
Al di là della fase di compravendita, la trasparenza e l'affidabilità di una Due Diligence sullo stato di un immobile, si rivelano elementi preziosi anche per la normale gestione di un bene e per chi deve deciderne, nel breve come nel lungo periodo, le migliori opportunità di sfruttamento. La Due Diligence si configura quindi come un vero e proprio “audit tecnico”, in ambito edile, finalizzato al rilievo di anomalie e criticità che interessino i singoli elementi e l’insieme dell’opera, e all’individuazione delle cause, che possano danneggiare la stabilità e l’uso dell’immobile.
Nel caso di un esame su un terreno non ancora edificato, l’audit ha come obiettivo la verifica della fattibilità di un investimento immobiliare, in relazione alla destinazione urbanistica e alle peculiarità del sito.
In relazione a quanto rilevato mediante due diligence tecnica, viene emesso per il cliente un resoconto sullo stato generale del bene, classificando il livello di criticità delle parti analizzate, per ogni ambito (urbanistico, ambientale, strutturale ed impiantistico).
La due diligence è quindi un’analisi dello stato e delle condizioni di un immobile con opportuna indagine finalizzata a conoscere il bene, in modo da permettere compravendite e investimenti sicuri, valutare cambi di destinazione d'uso, organizzare la manutenzione programmata e gestire con efficienza l'immobile.
Solitamente viene richiesta in caso di acquisizione di immobili, divisioni ereditarie, scorporo di quote societarie, ma più in generale per valutare l'effettivo valore, lo stato di un patrimonio immobiliare e le prospettive di un investimento immobiliare.
Una due diligence tecnico-immobiliare valuta:
-
Stato di fatto: Grazie ad un rilievo geometrico e fotografico si descrive lo stato di fatto dell'immobile.
-
Manutenzione: Efficienza degli impianti, funzionalità delle coperture, degli infissi e delle murature, stato delle strutture, scarico delle acque, etc.
-
Stato urbanistico: Presenza di licenza edilizia, concessione o permesso di costruire, rilascio del certificato di abitabilità, condoni. Verifica di eventuali abusi o irregolarità edilizie. Valutazione della presenza di vincoli edilizi.
-
Stato catastale: Verifica dei dati catastali (intestatari, indirizzi, etc.) e delle planimetrie.
-
Verifica legale: Determinazione della proprietà, presenza di ipoteche e contratti di locazione.
Una conoscenza completa dello stato di un immobile o di un patrimonio immobiliare permette di ottimizzare la gestione ed i costi, aumentare i ricavi ed in generale aumentare la redditività dell'investimento immobiliare.
I clienti che solitamente richiedono una due diligence tecnico-immobiliare sono:
-
Società che si occupano della gestione di patrimoni immobiliari o singoli immobili.
-
Proprietari di alberghi, hotel e strutture turistiche che rappresentano una clientela molto interessata alla due diligence immobiliare proprio perchè tali strutture necessitano di essere riqualificate, dal punto di vista funzionale ed energetico e spesso necessitano anche di una riorganizzazione dell'offerta commerciale.
-
Proprietari di immobili ovvero società sia di persone che capitali, che posseggono immobili di cui non hanno una conoscenza tecnica, legale ed amministrativa completa.
Gli elaborati grafici del progetto strutturale comprendono:
-
Tutti i disegni che definiscono il progetto architettonico e d’insieme quali planimetrie, piante, sezioni delle opere e del terreno con la sua sistemazione, prospetti, ecc., sui quali va resa evidente l’esatta posizione delle strutture e del loro ingombro nonché degli interventi previsti su di esse nel caso di costruzioni esistenti, a tutti i livelli, compreso le fondazioni rispetto al terreno ed al fine di poterne verificare la compatibilità con i criteri normativi specifici di sicurezza della tipologia dell’opera, compreso gli impianti previsti, nonché con l’uso e con la funzionalità dell’opera stessa;
-
La rappresentazione degli elementi predisposti per la ispezione e manutenzione delle strutture;
-
Tutti i disegni in fondazione ed in elevazione, in scala adeguata, accuratamente quotati della carpenteria delle strutture (piante e sezioni) e degli interventi sulle strutture esistenti, con la precisa indicazione della foronomia prevista per cavedi ed il passaggio di impianti ed apparecchiature, nonché delle armature metalliche e dei cavi, del loro sviluppo, con l’esatta indicazione dei profili, dei tracciati, delle sezioni e di ogni elemento d’identificazione, nonché del copriferro, dell’interferro e dei distanziatori.
In particolare, gli elaborati grafici di insieme quali carpenterie, profili e sezioni, da redigere in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, da redigere in scala non inferiore ad 1:10, conterranno fra l'altro:
-
Per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione;
-
Per le strutture metalliche o lignee, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature;
-
Per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentire l'esecuzione.
Su ogni tavola vanno indicati la classe e le caratteristiche del calcestruzzo, il tipo di acciaio o di ogni altro metallo, la tipologia dei solai e le caratteristiche del legno e di ogni materiale e prodotto da impiegarsi ed i particolari costruttivi vanno definiti, numerati ed indicati sugli elaborati grafici del progetto strutturale.
Sono differenti le fonti di energia rinnovabile che si possono applicare sugli edifici, permettondo un miglioramento delle condizioni ambientali quali:
-
Solare termico: I pannelli riscaldano serbatoi di acqua che viene portata all'interno degli appartamenti ed utilizzata come acqua calda sanitaria;
-
Fotovoltaico: Pannelli fotovoltaici producono energia elettrica che viene immessa e venduta con tariffe agevolanti nella rete nazionale;
-
Eolico: Solitamente fornita da grandi impianti può tuttavia essere utilizzata anche dai privati proprietari di edifici;
-
Geotermico: Abbinata a pompe di calore ma anche solamente con le tecniche "Free Cooling" permette un risparmio energetico grazie allo scambio di calore tra sonde e terreno.
Il collaudatore deve essere un tecnico in possesso di laurea in ingegneria o architettura, quindi abilitato all’esercizio professionale ed inscritto nel rispettivo albo professionale da almeno dieci anni. Normalmente nominato dal committente anche se a livello procedurale è il Direttore dei Lavori che si occupa di conferire la nomina al collaudatore. Effettuata la nomina del Collaudatore, allo stesso dovranno essere forniti tutti i documenti necessari alla definizione dell’incarico ricevuto, in particolare il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Collaudatore:
-
Larelazione a strutture ultimate compreso tutta la documentazione allegata alla stessa;
-
La copia conforme del progetto approvato, completo di tutti gli allegati e munito dell’approvazione dell’organo competente;
-
La copia conforme del progetto di autorizzazione sismica;
-
La copia conforme di eventuali perizie in variante con le relative approvazioni da parte degli enti competenti;
-
L’originale di tutti i documenti contabili.
Ottenuta la documentazione il Collaudatore può procedere con la visita di collaudo e con lo stesso collaudo statico delle opere realizzate.
Il Direttore di Cantiere, spesso contemplato nei capitolati speciali d’appalto, può coincidere con l’appaltatore stesso o essere, quando questi non ne abbia il titolo, un tecnico professionalmente abilitato dipendente dallo stesso ed è responsabile dell’organizzazione e della gestione del cantiere, anche dal punto di vista del rispetto delle norme antinfortunistiche, previste dalla legge ed in genere rappresenta l’appaltatore nei confronti della Direzione dei Lavori.
Il Direttore di Cantiere deve assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e tali funzioni di Direttore del Cantiere sono di norma assunte dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, peraltro con specifico incarico formale comunicato alla Stazione appaltante. In analogia a quanto previsto per la figura del rappresentante dell’appaltatore, il Direttore dei Lavori ha diritto di esigere il cambiamento del Direttore del Cantiere e anche del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza, sempre motivando adeguatamente la richiesta.
Molto spesso tra gli obblighi del Direttore di Cantiere si hanno i seguenti oneri:
-
Gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
-
Osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del capitolato contrattuale e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
-
Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere;
-
Vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori;
-
Fornire le fotografie dei lavori in corso, nel numero minimo di due per ogni stato di avanzamento;
-
Fornire, con cadenza quindicinale, il numero di operai impiegati, distinti nelle varie categorie, con le relative ore di lavoro compiuto, il genere di lavoro eseguito ed i giorni in cui non si è lavorato, con indicazione delle cause.